ARTICOLI E CHIACCHIERE COSE TRA NOI
 APRILE 2012

 
Bentrovati a tutti.
Questo mese scriverò qualcosa relativamente alla tassa di stazionamento (che è diventata tassa di proprieta'), poi riporterò la risposta che ho inviato a Maurizio Maran sugli errori della cartografia elettronica. 

 

SULLA TASSA DI STAZIONAMENTO 

SULLA CARTOGRAFIA ELETTRONICA

 

In origine questa tassa somigliava alla vecchia "tassa di stazionamento giornaliera" che erano tenuti a pagare tutti, italiani e stranieri, purchè la loro barca fosse ormeggiata in acque italiane (la stessa cosa più o meno esiste in Grecia e Croazia); il risultato - almeno qui in alto Adriatico - è stato in pochi mesi il fuggi-fuggi di stranieri presso i porti Sloveni e Croati.
Poi, viste le difficoltà nell' attuare il conteggio preventivo di quanti giorni all' anno la barca sta in acqua e quanti se ne sta a piazzale, di quanti giorni naviga in acque italiane e quanti all' estero, la tassa è diventata una "tassa di proprietà" grazie soprattutto all' azione di UCINA-Confindustria Nautica.
Come tale la tassa esenta dal pagamento gli stranieri, che però nel frattempo ne sono già andati via....

A noi residenti non resta che analizzare ciò che riportano le norme emendate (cioè variate rispetto alla versione originale) e pagare di conseguenza; riporto pertanto di seguito il testo limitandomi agli articoli che abbiano una valenza pratica per noi “naviganti della domenica” e permettendomi anche qualche sporadico commento che non vorrebbe essere polemico bensì piuttosto "di aiuto alla comprensione".

Estratto dall' art. 16 - Testo emendato

Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei
1. (...)
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento della tassa annuale, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

Le imbarcazioni da 24,01 m in su sono le cosiddette “navi da diporto”; è curioso notare che in questi anni durante i quali ho operato in giro per le darsene, tra le 380 certificazioni e perizie eseguite mi sono imbattuto anche in queste unità ma non mi è mai successo di trovare una nave da diporto che battesse bandiera italiana e che avesse come proprietario una persona fisica di nazionalità italiana.....


Qui siamo sull' ordine delle 2600 euro, con un po' di riduzione per l' età di cui si dirà oltre..

3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.

Mi morti !... come dicono a Venezia.
Mi pare che non ci siano novità rispetto alla vecchia tassa di stazionamento: anche qui le tariffe vengono dimezzate se la barca è a vela con motore ausiliario.
Piuttosto mi viene spontaneo sottolineare che un rapporto SA / P (superficie velica / potenza) maggiore o uguale a 0,5 significa che viene considerata barca a vela una unità che con 100 mq tra randa e genoa può avere a bordo un motore di 200 KW (cioè 272 CV).   
Spaventoso !
Io mio Comet 12, che ha appunto circa 100 mq di vela, è motorizzato con 40 CV.


Qui siamo su un motor-sailer di lunghezza inferiore ai 10 metri, che quindi non paga.

4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti.

Insomma se la vostra barca ha un tender di lunghezza superiore ai 10 m ma dimostrate che esso è un battello di servizio con indicato l’ unità da diporto al cui servizio è posto, esso non paga. Credo che per trovare imbarcazioni che abbiano un tender di lunghezza superiore a 10 m occorra senz’ altro andare su unità di almeno 50 m di lunghezza…

5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primi due anni o frazione dalla prima immatricolazione. 

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. 

Le norme armonizzate per “lunghezza dello scafo” considerano la LH (lunghezza di costruzione), cioè la lunghezza del guscio strutturale dello scafo, senza pulpiti delfiniere o bompressi e senza considerare le eventuali plancette o spoiler di poppa purchè possano essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull’ integrità strutturale dello scafo e purchè non fungano da supporto idrostatico o dinamico quando l’ unità è a riposo o in navigazione.
Dato che con questa tassa i centimetri significano soldi, è bene essere ancor più chiari : una plancetta di poppa applicata allo specchio di poppa con bulloni e posta sopra la linea di galleggiamento della barca non è da considerarsi facente parte della lunghezza dello scafo. Lo stesso dicasi per uno spoiler di poppa a pari condizioni.
Se invece lo spoiler fa parte del guscio (cioè non è imbullonato) oppure è “bagnato” dalla linea di galleggiamento a barca ferma, esso è da considerarsi facente parte della lunghezza dello scafo.
Così, a prua, insieme ai pulpiti e alle delfiniere, anche i musoni e le pastecche per lo scorrimento della catena dell’ ancora non fanno parte della lunghezza dello scafo.

7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla Legge 8 luglio 2003, n. 172. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato. 

Propietari e società proprietarie, quindi, con residenza in Italia sono tenute al pagamento della tassa. Dobbiamo attendere però che il Direttore dell' Agenzia delle Entrate ci faccia sapere come pagare.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni
tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.
(…)

15-ter. (…) La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

Per quel che concerne le accise sul tabacco io non fumo e così spero di voi.
E' interessante notare che nella licenza di navigazione l' anno di costruzione coincide spesso con l' anno del varo, cioè con quello di iscrizione nei R.I.D., anche se in realtà può non essere così.
Per esempio, consideriamo 
una barca a vela con motore ausiliario di lunghezza di costruzione (LH) di m 12,80 costruita nel 2001 ma varata e iscritta nel febbraio 2002.
Se nella licenza è scritto "anno di costruzione 2001" il periodo per la riduzione decorrerà dal 1° gennaio 2002, quindi la vetustà sarà di 10 anni e la barca pagherà 1.160,00 / 2 x 70% = 406,00 Euro.
Se invece nella licenza non è riportato l' anno di costruzione, deve intendersi come costruzione l' anno di iscrizione (febbraio 2002), quindi 
il periodo per la riduzione decorrerà dal 1° gennaio 2003, quindi la vetustà sarà di 9 anni e la barca pagherà 1.160,00 / 2 x 85% = 493,00 Euro.
                                                                        


Qui invece abbiamo il massimo della riduzione per età (45%).

Bene.

Detto ciò non ci resta altro che pagare…ma non fate le facce così tristi !
Anche se il mare e la barca sono la mia gioia e non riuscirei a stare senza, la navigazione da diporto rappresenta pur sempre uno svago che - come tale - non risulta essere indispensabile per vivere; ne sanno qualcosa tutti coloro che non riescono ad arrivare a fine mese ! 
Pertanto secondo me è giusto considerare le barche da diporto come un bene da tassare; se poi  infatti ci mettiamo a fare un po’ di conti, risultiamo essere di gran lunga più tassati come automobilisti che come naviganti...

Ora è possibile che questo discorso non vi convinca perché vi sentite comunque tartassati dal fisco, oppure che vi convinca ma solo se in cambio l’ Italia si tramutasse totalmente in un paese corretto e onesto.
Beh, lasciatemi dire che questo atteggiamento è alquanto scabroso.
Se infatti per strada chiedessimo a un italiano onesto (dando quindi per assodato che sia comunque un evasore) :  “Lei pagherebbe tutte le tasse ?” la sua risposta sarà proprio l’ ammissione : “Sì lo farei, purchè lo stato funzionasse”.
Ciò porterebbe a concludere che l’ italiano “davvero onesto” non esiste. 
Sto naturalmente scherzando, però in cuor mio credo che esista l’ italiano tendenzialmente onesto e quello completamente disonesto e pertanto condizionare il pagamento delle tasse al fatto che lo stato funzioni è una illusione perché lo stato - in quanto fatto da noi tutti - non funzionerà mai perfettamente come se fosse uno stato fatto da cittadini "davvero onesti".
Comunque, tralasciando queste congetture più o meno ragionevoli, ci restano due sole alternative: o pagare le tasse mantenendo così i parassiti disonesti, o non pagare le tasse diventando così noi i parassiti disonesti.

(...Ci sarebbe per la verità una terza ottima possibilità: quella di eliminare fisicamente i parassiti disonesti ma purtroppo - o per fortuna - siamo anche tendenzialmente religiosi e questa terza possibilità ci è moralmente negata dalle tavole della legge). 

Non credo quindi abbia alcun senso trincerarsi dietro un partito politico, né tantomeno credo abbia senso che possa in qualche modo esistere una destra e una sinistra: esiste solo una forza rappresentata da coloro che rifuggono la disonestà e una forza rappresentata da coloro che rifuggono l’ onestà e il nostro futuro di paese sarà dato unicamente dal prevalere di una forza sull’ altra. 
Non sarà certo dato dal prevalere di rossi neri o verdi e nemmeno dalle bizzarrìe delle agenzie finanziarie di rating (che non capisco bene che ci stiano a fare, dato che sparano sentenze basando la loro attivtà solo sullo spostamento e sulla speculazione di capitali, ma senza produrre ricchezza basata su lavoro concreto).
Spero tanto che il nostro prossimo futuro sarà finalmente senza più partiti politici e senza più agenzie finanziarie: i fatti stanno ampiamente dimostrando non solo che di entrambi non abbiamo più bisogno, ma che la nostra vita scorrerebbe molto più serena e ricca senza di loro.

Ora vi invito a leggere quel che mi ha scritto Maurizio Maran a proposito della cartografia elettronica; Maurizio si è rivolto a me diversi anni fa per una perizia e ogni tanto mi scrive per vedere come la penso.  


Mio cugino Felix al carteggio al largo di Amalfi con due magnifiche squadrette illustrate !

Buon giorno , sono Maurizio Maran penso si ricordi di me : volevo segnalarle la seguente stranezza .
Durante la traversata che faccio da Chioggia a Pola , a circa 19 miglia
 di percorrenza a dritta mi è segnalato un 
relitto pericoloso per
la Navigazione ; io ho una mappa cartacea del 2009 del golfo di Venezia (istituto Croato)
che mi dà il relitto nella
seguente posizione  45 05 30 N   12 40 30 E  . Quale il problema ?
La stranezza è che io ho anche nel computer tutte le cartine del Mediterraneo della Navionics ( aggiornate al 2012 )
dove lo stesso relitto è segnalato 45 4 .796 N 
12 41.572 E.
Per finire il mio GPS che ha C-map aggiornate nel 2003 me lo segnala nella posizione 45 7.122 N   12 55.149 E .
A questo punto le chiedevo se conosce un sito dove si può vedere la posizione corretta dei relitti pericolosi per
la navigazione .

Mi sono tanto interessato a questo relitto perché quando faccio la traversata ci passo abbastanza vicino , cerco di
essere prudente e quando sono in prossimità vedo di
prestare attenzione .
Durante l'ultima traversata di ritorno da Pola verso Chioggia ( c'era un bel scirocco ed ero abbastanza impegnato
con la barca ) quando sono stato in prossimità del relitto
la barca con pilota automatico ha iniziato a cambiare
direzione verso sinistra cioè
verso il relitto ; subito non capivo perchè ( dopo ho pensato che poteva essere la
presenza di un campo magnetico ) io ho disattivato il pilota automatico e ho visto sulla mia sinistra a qualche decina
di metri un tubo di ferro che compariva e scompariva
tra le onde ; adesso non so se era il relitto in questione ma mi
sono allontanato
rapidamente dalla zona .
Questo è quanto ; volevo solo sentire lei se ha la posizione corretta di questo relitto, o se mi può indicare dove
posso trovarla .

La ringrazio
Maurizio


Ricordiamoci che queste due diverse "visioni del navigare" vanno sempre consultate INSIEME.
Salve Maurizio, lei pone sempre domande che vale la pena di trattare nel sito.

Ho fatto un po’ di conti :
- tra i valori riportati nelle carte dell’ Ist. Croato (agg. 2009) e la cartografia della Navionics (agg, 2012) ci sono le seguenti differenze: 43” di latitudine e 1’ 04” di longitudine.
- tra i valori riportati nella cartografia della Navionics (agg. 2012) e il suo GPS con C-map (agg. 2003) ci sono le seguenti differenze: 2’ 20” di latitudine e 13’ 35” di longitudine.
Poiché 1’ di latitudine equivale a 1 miglio, significa che i valori della cartografia del 2009 e quelli del 2012 sono abbastanza congrui tra loro, mentre sono del tutto sballati quelli riportati nella cartografia del 2003.
Io non conosco quali siano i ”canali di informazione” attraverso i quali gli editori delle cartografie sia cartacee che elettroniche aggiornino le loro mappe (fatti salvi gli annunci ai naviganti), quindi non so dirle quali siano più affidabili.
Certo è che quel relitto è pericoloso, non solo per il disturbo magnetico che crea ma anche per la sua vicinanza alla superficie.
Così, quando mi capita di incontrare ostacoli o segnali in mare, io sono solito memorizzare il relativo way-point sui GPS che ho a bordo...non si sa mai.
Per esempio, prima di portare la barca a Trieste per l’ ultima edizione della Barcolana, ho fatto una uscita apposta per memorizzare le posizioni dei segnali perimetrali di una peociera che quest’ anno è stata posizionata proprio sulla rotta tra Eraclea e Trieste.
Ho pensato che così avrei evitato l’ ostacolo nel caso di un eventuale nebbione durante l’ inevitabile ritorno notturno (nebbione che poi per fortuna non c’è stato).
Se io fossi in lei farei in questo modo: chiederei a qualche pescatore le coordinate precise del relitto (i pescherecci a Chioggia lo sanno senz’ altro, sennò rischiano di romperci sopra le reti), uscirei con la barca a verificare se è vero e poi riporterei sul mio GPS e sulla mia carta quel way-point.
E’ sempre meglio rendersi conto di persona di come stanno le cose piuttosto che affidarsi alle carte, soprattutto se elettroniche.
A proposito della Barcolana, penso che il mese prossimo ci scriverò sopra qualcosa….
Molti hanno scritto e continueranno a scrivere su questo avvenimento e - a modo mio - qualcosa di decente riuscirò a scrivere anch’ io; ma soprattutto vi aspetto per vedere un po' delle foto che Luciano Michielin ha scattato per noi, prima durante e dopo....
Intanto date un' occhiata a queste due.


Queste foto vi possono dare un' idea del ritorno dalla Barcolana 2011....Dire che è stato bellissimo è dir poco !
Il tramonto senza nebbia ci ha permesso di essere scortati tra Grado e Lignano dai profili dalle Dolomiti.
 Le foto, naturalmente, sono di Luciano Michielin

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