COMINCEREMO PARLANDO NON TROPPO BENE DELLA
MARCATURA CE
Sto un po’ scherzando - come avrete senza dubbio capito - perchè, considerando ciò che succede in tempi molto più vicini a noi, molto spesso le norme varate dai nostri efficientissimi (!) uomini politici hanno la stessa capacità di lasciarci interdetti delle Sacre Scritture.
Ne è un esempio la normativa riguardante la marcatura CE, argomento sollevato dal signor Giovanni Carbonara che cortesemente mi ha scritto qualche mese fa per avere delle delucidazioni in merito.
Che io sia stato capace di fornirgliene ho qualche dubbio, ma ho comunque la coscienza tranquilla nel senso che non mi sento alcuna colpa addosso (se non quella di essere andato a votare).
La direttiva 94/25/CE e il Decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 436 dispongono che tutte le unità da diporto costruite dopo il 17 giugno 1998 “per poter essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione in paesi all’ interno della Comunità Europea” debbano essere marcate CE.
E‘ bene precisare che per “marcatura CE” già si intendono diverse metodologie; infatti la marcatura può essere svolta attraverso svariate procedure che sono illustrate nei cosiddetti “Moduli”.
I Moduli disciplinano le procedure di marcatura di una barca (o di un suo componente): essi sono seguiti da una lettera dell’ alfabeto maiuscola, come il Modulo Aa, il Modulo B, il Modulo C ecc…. fino al Modulo H.
So che a questo punto le cose si sono già un po' complicate, ma continuando a seguire la lettura e con un po’ di pazienza alla fine ci ritroveremo insieme ai nostri ragionamenti “utili”.
Eccovi il prospetto dei moduli che disciplinano le procedure della marcatura così come vengono dettate dalla normativa :
MODULI DI PROCEDURA PER LA MARCATURA CE
1 - Per le unità abilitate alla navigazione in categoria A e B (rispettivamente “In alto mare” con forza del vento superiore a 8 e altezza significativa delle onde superiore a 4 m e “Al largo” con forza del vento fino a 8 e altezza significativa delle onde fino a 4 m)
- Se lo scafo è compreso tra 2,5 e 12 m
Aa, oppure B con conform. C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
- Se lo scafo è compreso tra 12 e 24 m
B con conformità C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
2 - Per le unità abilitate alla navigazione in categoria C (“In prossimità della costa” con forza del vento fino a 6 e altezza significativa delle onde fino a 2m)
- Se lo scafo è compreso tra 2,5 e 12 m
A, oppure Aa, oppure B con conform. C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
- Se lo scafo è compreso tra 12 e 24 m
B con conformità C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
3 - Per le unità abilitate alla navigazione in categoria D (“In acque protette” con forza del vento fino a 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 m)
- Se lo scafo è compreso tra 2,5 e 24 m
A, oppure Aa, oppure B con conform. C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
- Per le moto d’ acqua
A, oppure Aa, B con conformità C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
- Per la componentistica
B con conformità C, oppure B+D, oppure B+E, oppure B+F, oppure G, oppure H
Non ho qui lo spazio sufficiente per descrivere tutto questo magnifico “castello Sforzesco di burocrazia” né voglio abusare della vostra pazienza nel riportarvi il significato delle operazioni di marcatura per ciascun modulo, però molto sinteticamente vi dirò che:
- il modulo A consiste in una autocertificazione del costruttore che l’ unità da lui prodotta soddisfa la normativa CE;
- il modulo Aa consiste in una certificazione con prova di stabilità e di galleggiabilità che devono essere eseguite sotto la responsabilità di un organismo notificato (RINA, Udicer, ecc..);
- il modulo B (detto anche esame CE del tipo) è svolto da un organismo notificato;
- il modulo C è una autocertificazione del costruttore e va associato al B;
- i moduli D, E, F vanno associati al B;
- il modulo G è una autocertificazione del produttore esaminata e verificata da un organismo notificato;
- il modulo H è una autocertificazione del costruttore dell’ unità da lui prodotta basata sul fatto che la sua azienda sia fornita di “sistema di qualità” che deve essere valutato da un organismo notificato.
Attenzione: ho volutamente appena sottolineato delle cose essenziali per arrivare alla fine.Cominciamo adesso a trarre delle conclusioni, iniziando dalla fine, cioè da questa ultima marcatura in modulo A che, guarda caso, viste le dimensioni e la categoria di navigazione riguarda proprio i natanti.
La legge n° 50 dell’ 11 febbraio 1971 e il Regolamento di sicurezza n° 478 del 5 ottobre 1999 definiscono “natante” l’ unità da diporto di lunghezza inferiore a ml 7,50 se a motore o a m 10,00 se a vela.
Il che vuol dire che se io acquisto un natante non marcato CE (per esempio dagli USA o dalla Croazia, che quindi non può “essere immesso in commercio nella Comunità Europea”) ma figuro che io ne sono il costruttore (nessuno me lo impedisce), posso marcare il natante con l’ autocertificazione del modulo A e metterlo in servizio per uso conforme alla sua destinazione (che suppongo per i nostri politici significhi navigare) in categoria C.
Non solo, ma siccome per quanto stabilito dalla legge n° 50 il natante può non essere iscritto in alcun ufficio marittimo o della motorizzazione civile, nel momento in cui lo rivendo (lo commercializzo, insomma) è come se vendessi una bicicletta.
Una bicicletta che io ho marcato CE.
Non male, vero ?
Mini digressione.
Ricordo che i documenti che un natante marcato CE deve avere a bordo sono: il manuale del proprietario, il contratto e contrassegno di assicurazione, il certificato d’ uso del motore e, naturalmente, deve avere appiccicata con due rivetti la targhetta con indicate le caratteristiche, i dati del costruttore, il numero di massimo di persone imbarcabili, la potenza massima del motore installabile, la categoria di navigazione.
Quindi anch' io che non ho un cantiere posso marcare in modulo A… e già questo è preoccupante.
Ma è di gran lunga più preoccupante ciò che può succedere con le imbarcazioni da diporto, unità ben più grandi e regolarmente iscritte al Registro !
Torniamo infatti a quanto più sopra evidenziato: qualsiasi tipo di unità in qualsiasi categoria di navigazione può essere marcata CE con il solo modulo H.
In altre parole, un cantiere in possesso di “sistema di qualità” può immettere in commercio (cosa non grave) ma anche mettere in servizio per uso conforme alla sua destinazione (cosa gravissima) una barca che si apre come una banana, ché tanto nessun organismo notificato l' ha mai visitata e nessuno se ne può accorgere eccetto il malcapitato che l’ ha comperata e ci è andato a navigare sopra.
“Ma sei fuori ?” - qualcuno di voi obbietterà – “Quale cantiere vuoi che sia così scemo da produrre barche che si sbucciano come le banane e mettere così in pericolo chi ci naviga ? Un cantiere così chiuderebbe subito.”
Già è quello che pensavo anch’ io, ma allora spiegatemi perché un Bavaria Match di circa 37 piedi (mi sembra un paio di anni fa) ha “perso la chiglia”, e spiegatemi perché in alcuni Bavaria 44 ho visto i serbatoi dell’ acqua potabile posti sotto il letto matrimoniale di prua “tenuti lì” con due listelli e quattro viti autofilettanti, e spiegatemi perché leggo su Bolina di gennaio 2009 che due Grand Soleil nuovi (un 54 e un 56 piedi) dopo un colpo sordo sono affondati in pochi minuti in condizioni meteo non proibitive.
Fatalità ?
Guardate un po' queste chiglie come oscillano mentre i rispettivi scafi se ne stanno fermi.
Sono barche nuove, non vi dico il nome del cantiere che le ha prodotte, ma vi posso assicurare che sono state marcate CE e che sono barche abilitate a navigare in categoria A o B date le loro dimensioni.
Forse qualcuno ancora potrà obiettare che un urto contro uno scoglio o contro un container in mare aperto può comunque creare gravi problemi al guscio di una barca, marcatura o non marcatura.
Già.
Però scusate : se un' automobile deve essere in grado di resistere ad un urto contro un muro a 50 Km/h senza disintegrarsi mentre si ammette che lo faccia a 200, perchè si dovrebbe tollerare che a una barca si stacchi la chiglia se va contro un container alla velocità di 6 nodi (che sono 11 Km/h) ?